E-mail certificata per professionisti

E-mail certificata per professionisti

La FNOVI ha pubblicato il seguente avviso che riguarda l’obbligo per i professionisti di dotarsi di e-mail certificata sulla base del decreto legge "anti-crisi".

Le novità del Decreto Legge “anti-crisi”

Obbligo di e-mail certificata per i professionisti

Data: 05.12.2008

I professionisti iscritti agli albi devono indicare, entro un anno, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata agli Ordini di appartenenza.

E’ questa una delle misure per la “riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” contenute nel DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) pubblicato nella G.U. n. 280 del 29 novembre 2008 – S.O. n. 263, meglio noto come il decreto “anti-crisi”.

L’atteso decreto ha infatti previsto rilevanti modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e al Regolamento per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (D.P.R. n. 68/2005).

All’art. 16, comma 7, si legge che “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.

Le amministrazioni pubbliche, che non lo abbiano già fatto, sono tenute ad istituire una casella di posta elettronica per ciascun registro di protocollo e a darne comunicazione al Centro nazionale per l’informatica per la Pa, che le pubblica in un elenco consultabile via internet. La consultazione dei singoli indirizzi avviene liberamente e senza oneri.

Il decreto prevede inoltre che “le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto gli originali da cui sono tratte” purché la loro conformità all’originale sia assicurata da chi lo detiene mediante firma digitale.

Autore: Ufficio stampa Fnovi



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