12 Jul DECRETO LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44 – OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE – SOSPENSIONE DAL DIRITTO DI SVOLGERE PRESTAZIONI O MANSIONI – I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Una recente nota del Ministero della Salute (DGPROF 32479-P-17/06/2021), riscontrando una sollecitazione ricevuta dalla FNOMCeO, ha indicato gli adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali nella procedura di accertamento dell’osservanza dell’obbligo vaccinale dei propri iscritti ed ha definitivamente chiarito la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo vaccinale. Dallo scambio di note emerge che tutto origina dall’Azienda sanitaria cui spetta l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. L’accertamento viene comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza. Dopodiché spetterà all’Ordine professionale comunicare immediatamente la sospensione all’interessato. Contro il provvedimento di sospensione é ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale amministrativo regionale. La sospensione manterrà la propria efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.